Prologo
L'avvocato esercita la propria attività in piena libertà,
autonomia ed indipendenza, per tutelare i diritti e gli interessi della persona,
assicurando la conoscenza delle leggi e contribuendo in tal modo all'attuazione
dell'ordinamento per i fini della giustizia. Nell'esercizio della sua
funzione, l'avvocato vigila sulla conformità delle leggi ai principi della
Costituzione, nel rispetto della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
umani e dell'Ordinamento comunitario; garantisce il diritto alla libertà e
sicurezza e l'inviolabilità della difesa; assicura la regolarità del giudizio e
del contraddittorio. Le norme deontologiche sono essenziali per la
realizzazione e la tutela di questi valori.
Principi GeneraliArt. 1 - Ambito di applicazione. Le
norme deontologiche si applicano a tutti gli avvocati e praticanti nella loro
attività, nei loro reciproci rapporti e nei confronti dei terzi.
Art. 2 - Potestà disciplinare.
Spetta agli organi disciplinari la
potestà di infliggere le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione delle
norme deontologiche. Le sanzioni devono essere adeguate alla gravita dei
fatti e devono tener conto della reiterazione dei comportamenti nonché delle
specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare
1'infrazione.
Art. 3 - Volontarietà dell'azione. La responsabilità disciplinare
discende dalla inosservanza dei doveri ed alla volontarietà della condotta,
anche se omissiva. Oggetto di valutazione e il comportamento complessivo
dell'incolpato. Quando siamo mossi vari addebiti nell'ambito di uno stesso
procedimento la sanzione deve essere unica.
Art. 4 - Attività all'estero e attività in Italia dello
straniero. Nell'esercizio di attività professionali all'estero, che siano
consentite dalle disposizioni in vigore, l'avvocato italiano e tenuto al
rispetto delle norme deontologiche interne, nonché delle norme deontologiche del
paese in cui viene svolta l'attività. Del pari l'avvocato straniero,
nell'esercizio dell'attività professionale in Italia, quando questa sia
consentita, e tenuto al rispetto delle norme deontologiche italiane.
Art. 5 - Doveri di probità, dignità e decoro. L'avvocato deve
ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri di probità, dignità e
decoro. I - Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare 1'avvocato cui
sia imputabile un comportamento non colposo che abbia violato la legge penale,
salva ogni autonoma valutazione sul fatto commesso. II - L'avvocato è
soggetto a procedimento disciplinare per fatti anche non riguardanti l'attività
forense quando si riflettano sulla sua reputazione professionale o compromettano
l'immagine della classe forense. III - L'avvocato che sia indagato o imputato
in un procedimento penale non può assumere o mantenere la difesa di altra parte
nello stesso procedimento.
Art. 6 - Doveri di lealtà e correttezza. L'avvocato deve svolgere
la propria attività professionale con lealtà e correttezza. I - L'avvocato
non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa
grave.
Art. 7 - Dovere di fedeltà. È dovere dell'avvocato svolgere con
fedeltà la propria attività professionale. I - Costituisce infrazione
disciplinare il comportamento dell'avvocato che compia consapevolmente atti
contrari all'interesse del proprio assistito.
Art. 8 - Dovere di diligenza. L'avvocato deve adempiere i propri
doveri professionali con diligenza. I - In particolare, il difensore può
svolgere indagine difensive quando ciò appaia necessario ai fini della difesa
del proprio assistito, indipendentemente dalla formale assunzione della qualità
di persona sottoposta alle indagini, nonché dopo il formarsi del giudicato.
Art. 9 - Dovere di segretezza e riservatezza. È dovere, oltreché
diritto, primario e fondamentale dell'avvocato mantenere il segreto
sull'attività prestata e su tutte le informazioni che siano a lui fornite dalla
parte assistita o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato. I
- L'avvocato e tenuto al dovere di segretezza e riservatezza anche nei confronti
degli ex-clienti, sia per l'attività giudiziale che per l'attività
stragiudiziale. II - La segretezza deve essere rispettata anche nei confronti
di colui che si rivolga all'avvocato per chiedere assistenza senza che il
mandato sia accettato. III - L'avvocato e tenuto a richiedere il rispetto del
segreto professionale anche ai propri collaboratori e dipendenti e a tutte le
persone che cooperano nello svolgimento dell'attività professionale. IV - Il
difensore può fornire ai sostituti, collaboratori di studio, consulenti ed
investigatori privati gli atti processuali necessari per l'espletamento
dell'incarico, nonché le informazioni in suo possesso, anche nell'ipotesi di
intervenuta segretazione dell'atto. V - Costituiscono eccezione alla regola
generale i casi in cui la divulgazione di alcune informazioni relative alla
parte assistita sia necessaria: a) per lo svolgimento delle attività di
difesa; b) al fine di impedire la commissione da parte dello stesso assistito
di un reato di particolare gravita; c) al fine di allegare circostanze di
fatto in una controversia tra avvocato e assistito; d) in un procedimento
concernente le modalità della difesa degli interessi dell'assistito. In ogni
caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per
il fine tutelato.
Art. 10 - Dovere di indipendenza. Nell'esercizio dell'attività
professionale l'avvocato ha il dovere di conservare la propria indipendenza e
difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni. I -
L'avvocato non deve tener conto di interessi riguardanti la propria sfera
personale. II - L'avvocato non deve porre in essere attività commerciale o di
mediazione. III - Costituisce infrazione disciplinare il comportamento
dell'avvocato che stabilisca con soggetti che esercitano il recupero crediti per
conto terzi patti attinenti a detta attività.
Art. 11 - Dovere di difesa. L'avvocato deve prestare la propria
attività difensiva anche quando ne sia richiesto dagli organi giudiziari in base
alle leggi vigenti. I - L'avvocato che venga nominato difensore d'ufficio
deve, quando ciò sia possibile, comunicare all'assistito che ha facoltà di
scegliersi un difensore di fiducia, e deve informarlo, ove intenda richiedere un
compenso, che anche il difensore d'ufficio deve essere retribuito a norma di
legge. II - Costituisce infrazione disciplinare il rifiuto ingiustificato di
prestare attività di gratuito patrocinio o la richiesta all'assistito di un
compenso per la prestazione di tale attività.
Art. 12 - Dovere di competenza. L'avvocato non deve accettare
incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza. I -
L'avvocato deve comunicare all'assistito le circostanti impeditive alla
prestazione dell'attività richiesta, valutando, per il caso di controversie di
particolare impegno e complessità, l'opportunità della integrazione della difesa
con altro collega. II - L'accettazione di un determinato incarico
professionale fa presumere la competenza a svolgere quell'incarico.
Art. 13 - Dovere di aggiornamento professionale. È dovere
dell'avvocato curare costantemente la propria preparazione professionale,
conservando ed accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori
nei quali e svolta l'attività.
Art. 14 - Dovere di verità. Le dichiarazioni in giudizio relative
alla esistenza o inesistenza di fatti obiettivi, che siano presupposto specifico
per un provvedimento del magistrato e di cui l'avvocato abbia diretta
conoscenza, devono essere vere. I - L'avvocato e tenuto a non utilizzare
intenzionalmente atti o documenti falsi. In particolare, il difensore non può
assumere a verbale né utilizzare prove o dichiarazioni di persone informate sui
fatti, che sappia essere false. II - L'avvocato e tenuto a menzionare i
provvedimenti già ottenuti o il rigetto dei provvedimenti richiesti, nella
presentazione di istanze o richieste sul presupposto della medesima situazione
di fatto.
Art. 15 - Dovere di adempimento previdenziale e fiscale. L'avvocato
deve provvedere agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico, secondo
le norme vigenti. I - In particolare l'avvocato e tenuto a corrispondere
regolarmente e tempestivamente i contributi dovuti agli organi forensi e
all'ente previdenziale.
Art. 16 - Dovere di evitare incompatibilità. È dovere dell'avvocato
evitare situazioni di incompatibilità ostative alla permanenza nell'albo, e
comunque, nel dubbio, richiedere il parere del proprio Consiglio
dell'Ordine. I - Costituisce infrazione disciplinare 1'aver richiesto
l'iscrizione all'albo in pendenza di cause di incompatibilità non dichiarate,
ancorché queste siano venute meno.
Art. 17 - Informazioni sull'esercizio professionale. È consentito
all'avvocato dare informazioni sulla propria attività professionale, secondo
correttezza e verità nel rispetto della dignità e del decoro della professione e
degli obblighi di segretezza e di riservatezza. I - L'informazione può essere
data attraverso opuscoli, carta da lettera, rubriche professionali e
telefoniche, repertori, reti telematiche anche a diffusione
internazionale. II - È consentita l'indicazione di rapporti con terzi di
propri particolari rami di attività. III - È consentita l'indicazione del
nome di un avvocato defunto, che abbia fatto parte dello studio, purché il
professonista a suo tempo lo abbia espressamente previsto o abbia disposto per
testamento in tal senso, ovvero vi sia il consenso unanime dei suoi eredi.
Art. 18 - Rapporti con la stampa. Nei rapporti con la stampa e con
gli altri mezzi di diffusione l'avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio
e misura nel rilasciare dichiarazioni e interviste, sia per il rispetto dei
doveri di discrezione e di riservatezza verso la parte assistita, sia per
evitare atteggiamenti concorrenziali verso i colleghi. I - Il difensore, con
il consenso del proprio assistito e nell'interesse dello stesso, può fornire
notizie agli organi di informazione e di stampa, che non siano coperte dal
segreto di indagine. II - Costituisce violazione della regola deontologica,
in ogni caso, perseguire fini pubblicitari anche mediante contributi indiretti
ad articoli di stampa; enfatizzare le proprie prestazioni o i propri successi;
spendere il nome dei clienti; offri servizi professionali; intrattenere rapporti
con gli organi di informazione e di stampa al solo fine di pubblicità
personale.
Art. 19 - Divieto di accaparramento di clientela. È vietata
l'offerta di prestazioni professionali a terzi e in genere ogni attività diretta
all'acquisizione di rapporti di clientela, a mezzo di agenzie o procacciatori o
altri mezzi illeciti. I - L'avvocato non deve corrispondere ad un collega, o
ad un altro soggetto, un onorario, una provvigione o qualsiasi altro compenso
quale corrispettivo per la prestazione di un cliente. II - Costituisce
infrazione disciplinare l'offerta di omaggi o di prestazioni a terzi ovvero la
corresponsione o la promessa di vantaggi per ottenere difese o incarichi.
Art. 20 - Divieto di uso di espressioni sconvenienti ed
offensive. Indipendentemente dalle disposizioni civili e penali,
l'avvocato deve evitare di usare espressioni sconvenienti ed offensive negli
scritti in giudizio e nell'attività professionale in genere, sia nei confronti
dei colleghi che nei confronti dei giudici, delle controparti e dei terzi. I
- La ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle offese non escludono
l'infrazione della regola deontologica.
Art. 21 - Divieto di attività professionale senza titolo o di uso di
titoli inesistenti. L'iscrizione all'albo e requisito necessario ed
essenziale per l'esercizio dell'attività giudiziale e stragiudiziale di
assistenza e consulenza in materia legale e per l'utilizzo del relativo
titolo. I - Sono sanzionabili disciplinarmente l'uso di un titolo
professionale in mancanza dello stesso ovvero lo svolgimento di attività in
mancanza di titolo o in periodo di sospensione: dell'infrazione risponde anche
il collega che abbia reso possibile direttamente o indirettamente l'attività
irregolare.
Rapporti con i colleghiArt. 22 - Rapporto di colleganza in
genere.
L'avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un
comportamento ispirato a correttezza e lealtà. I - L'avvocato e tenuto a
rispondere con sollecitudine alle richieste di informativa del collega. II -
L'avvocato, salvo particolari ragioni, non può rifiutare il mandato ad agire nei
confronti di un collega, quando ritenga fondata la richiesta della parte o
infondata la pretesa del collega; tuttavia e obbligo dell'avvocato informare
appena possibile il Consiglio dell'Ordine delle iniziative giudiziarie penali e
civili da promuovere nei confronti del collega per consentire un tentativo di
conciliazione, salvo che sussistano esigenze di urgenza o di riservatezza; in
tal caso la comunicazione può essere anche successiva. III - L'avvocato non
può registrare una conversazione telefonica con il collega. La registrazione,
nel corso di una riunione, e consentita soltanto con il consenso di tutti i
presenti.
Art. 23 - Rapporto di colleganza e dovere di difesa nel
processo. In particolare, nell'attività giudiziale,l'avvocato deve
ispirare la propria condotta all'osservanza del dovere di difesa, salvaguardando
in quanto possibile il rapporto di colleganza. I - L'avvocato e tenuto a
rispettare la puntualità alle udienze e in ogni altra occasione di incontro con
i colleghi. II - L'avvocato deve opporsi alle richieste processuali avversari
di rinvio delle udienze, di deposito documenti o quant'altro, quando siano
irrituali o ingiustificate e comportino pregiudizio per la parte
assistita. III - L'avvocato deve adoperarsi per far corrispondere dal proprio
assistito le spese e gli onorari liquidati in sentenza a favore del collega
avversario. IV - Il difensore che riceva incarico di fiducia dall'imputato è
tenuto a comunicare tempestivamente con mezzi idonei al collega, già nominato
d'ufficio, il mandato ricevuto. V - Nell'esercizio del proprio mandato
l'avvocato può collaborare con i difensori degli altri imputati, anche
scambiando informazioni, atti e documenti, nell'interesse della parte assistita
e nel rispetto della legge. VI - Nei casi di difesa congiunta, e dovere del
difensore consultare il proprio co-difensore in ordine ad ogni scelta
processuale ed informarlo del contenuto dei colloqui con il comune assistito, al
fine della effettiva condivisione della strategia processuale.
Art. 24 - Rapporti con il Consiglio dell'Ordine. L'avvocato ha il
dovere di collaborare con il Consiglio dell'Ordine di appartenenza, o con altro
che ne faccia richiesta, per l'attuazione delle finalità istituzionali,
osservando scrupolosamente il dovere di verità. A tal fine ogni iscritto è
tenuto a riferire al Consiglio fatti a sua conoscenza relativi alla vita forense
o alla amministrazione della giustizia, che richiedano iniziative o interventi
collegiali. I - Nell'ambito di un procedimento disciplinare, la mancata
risposta dell'iscritto agli addebiti comunicatigli e la mancata presentazione di
osservazioni e difese non costituisce autonomo illecito disciplinare, pur
potendo tali comportamenti essere valutati dall'organo giudicante nella
formazione del proprio libero convincimento. II - Tuttavia, qualora il
Consiglio dell'Ordine richieda all'iscritto chiarimenti, notizie o adempimenti
in relazione ad un esposto presentato da una parte o da un collega tendente ad
ottenere notizie o adempimenti nell'interesse dello stesso reclamante, la
mancata sollecita risposta dell'iscritto costituisce illecito
disciplinare. III - L'avvocato chiamato a far parte del Consiglio dell'Ordine
deve adempiere l'incarico con diligenza, imparzialità e nell'interesse della
collettività professionale.
Art. 25 - Rapporti con i collaboratori dello studio. L'avvocato
deve consentire ai propri collaboratori di migliorare la preparazione
professionale, compensandone la collaborazione in proporzione all'apporto
ricevuto.
Art. 26 - Rapporti con i praticanti. L'avvocato è tenuto verso i
praticanti ad assicurare la effettività ed a favorire la proficuita della
pratica forense al fine di consentire un'adeguata formazione. I - L'avvocato
deve fornire al praticante un'adeguata ambiente di lavoro, riconoscendo allo
stesso, dopo un periodo iniziale, un compenso proporzionato all'apporto
professionale ricevuto. II - L'avvocato deve attestare la veridicità delle
annotazioni contenute nel libretto di pratica solo in seguito ad un adeguato
controllo e senza indugere a motivi di favore o di amicizia. III - È
responsabile disciplinarmente l'avvocato che dia incarico ai praticanti di
svolgere attività difensiva non consentita.
Art. 27 - Obbligo di corrispondere con il collega. L'avvocato non
può mettersi in contatto diretto con la controparte che sia assistita da altro
legale. I - Soltanto in casi particolari, per richiedere determinati
comportamenti o intimare messe in mora od evitare prescrizioni o decadenze, la
corrispondenza può essere indirizzata direttamente alla controparte, sempre
peraltro inviandone copia per conoscenza al legale avversario. II -
Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell'avvocato che accetti di
ricevere la controparte, sapendo che essa è assistita da un collega, senza
informare quest'ultimo e ottenerne il consenso.
Art. 28 - Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il
collega. Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere
qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte
transattive scambiate con i colleghi. I - È producibile la corrispondenza
intercorsa tra colleghi quando sia stato perfezionato un accordo, di cui la
stessa corrispondenza costituisca attuazione. II - È producibile la
corrispondenza dell'avvocato che assicuri l'adempimento delle prestazioni
richieste. III - L'avvocato non deve consegnare all'assistito la
corrispondenza riservata tra colleghi, ma può, qualora venga meno il mandato
professionale, consegnarla al professionista che gli succede, il quale è tenuto
ad osservare i medesimi criteri di riservatezza. IV - L'interruzione delle
trattative stragiudiziali, nella prospettiva di dare inizio ad azioni
giudiziarie, deve essere comunicata al collega avversario.
Art. 29 - Notizie riguardanti il collega. L'esibizione in giudizio
di documenti relativi alla posizione personale del collega avversario, e così
l'utilizzazione di notizie relative alla sua persona, è tassativamente vietata,
salvo che abbia essenziale attinenza con i fatti di causa. I - L'avvocato
deve astenersi dall'esprimere apprezzamenti negativi sull'attività professionale
di un collega e in particolare sulla sua condotta e su suoi presunti errori o
incapacità. II - L'avvocato non può formulare giudizi sullo stato di una
causa, salvo che il collega incaricato della stessa vi consenta.
Art. 30 - Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro
collega. L'avvocato che scelga e incarichi direttamente altro collega di
esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a
retribuirlo, ove non adempia la parte assistita.
Art. 31 - Obbligo di dare istruzioni al collega e obbligo di
informativa. L'avvocato è tenuto a dare tempestive istruzioni al collega
corrispondente. Quest'ultimo, del pari, è tenuto a dare tempestivamente al
collega informazioni dettagliate sull'attività svolta e da svolgere. I -
L'elezione di domicilio presso altro collega deve essere preventivamente
comunicata e consentita. II - È fatto divieto all'avvocato corrispondente di
definire direttamente una controversia, in via transattiva, senza informare il
collega che gli ha affidato l'incarico. III - L'avvocato corrispondente, in
difetto di istruzioni, deve adoperarsi nel modo più opportuno per la tutela
degli interessi della parte, informando non appena possibile il collega che gli
ha affidato l'incarico.
Art. 32 - Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il
collega. L'avvocato che abbia raggiunto con il patrono avversario un
accordo transattivo accettato dalle parti deve astenersi dal proporre
impugnativa giudiziale della transazione intervenuta, salvo che l'impugnazione
sia giustificata da fatti particolari non conosciuti o sopravvenuti.
Art. 33 - Sostituzione del collega nell'attività di difesa. Nel
caso di sostituzione di un collega nel corso di un giudizio, per revoca
dell'incarico o rinuncia, il nuovo legale dovrà rendere nota la propria nomina
al collega sostituito, adoperandosi, senza pregiudizio per l'attività difensiva,
perché siano soddisfatte le legittime richieste per le prestazioni svolte. I
- L'avvocato sostituito deve adoperarsi affinché la successione nel mandato
avvenga senza danni per l'assistito, fornendo al nuovo difensore tutti gli
elementi per facilitargli la prosecuzione della difesa.
Art. 34 - Responsabilità dei collaboratori, sostituti e
associati. Salvo che il fatto integri un'autonoma responsabilità, i
collaboratori, sostituti e ausiliari non sono disciplinarmente responsabili per
il compimento di atti per incarichi specifici ricevuti. I - Nel caso di
associazione professionale, e disciplinarmente responsabile soltanto l'avvocato
o gli avvocati a cui si riferiscano i fatti specifici commessi.
Rapporti con la parte assistitaArt. 35 - Rapporto di
fiducia. Il rapporto con la parte assistita è fondato sulla fiducia. I
- L'incarico deve essere conferito dalla parte assistita o da altro avvocato che
la difenda. Qualora sia conferito da un terzo, che intenda tutelare l'interesse
della parte assistita ovvero anche un proprio interesse, l'incarico può essere
accettato soltanto con il consenso della parte assistita. II - L'avvocato
deve astenersi, dopo il conferimento del mandato, dallo stabilire con
l'assistito rapporti di natura economica, patrimoniale o commerciale che in
qualunque modo possano influire sul rapporto professionale.
Art. 36 - Autonomia del rapporto. L'avvocato ha l'obbligo di
difendere gli interessi della parte assistita nel miglior modo possibile nei
limiti del mandato e nell'osservanza della legge e dei principi
deontologici. I - L'avvocato non deve consapevolmente consigliare azioni
inutilmente gravose, né suggerire comportamenti, atti o negozi illeciti,
fraudolenti o colpiti da nullità.
Art. 37 - Conflitto di interessi. L'avvocato ha 1'obbligo di
astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un
conflitto con gli interessi di un proprio assistito. I - Sussiste conflitto
di interessi anche nel caso in cui 1'espletamento di un nuovo mandato determini
la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altro assistito, ovvero
quando la conoscenza degli affari di una parte avvantaggi ingiustamente un nuovo
assistito, ovvero quando lo svolgimento di un precedente mandato limiti
l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento di un nuovo incarico. II -
L'avvocato che abbia assistito congiuntamente i coniugi in controversie
familiari deve astenersi dal prestare la propria assistenza in controversie
successive tra i medesimi in favore di uno di essi.
Art. 38 - Inadempimento al mandato. Costituisce violazione dei
doveri professionali, il mancato, ritardato o negligente compimento di atti
inerenti al mandato quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza
degli interessi della parte assistita. I - Il difensore d'ufficio deve
assolvere l'incarico con diligenza e sollecitudine; ove sia impedito di
partecipare a singole attività processuali deve darne tempestiva e motivata
comunicazione all'autorità procedente ovvero incaricare della difesa un collega,
il quale, ove accetti, è responsabile dell'adempimento dell'incarico.
Art. 39 - Astensione dalle udienze. L'avvocato ha diritto di
partecipare alla astensione dalle udienze proclamata dagli organi forensi in
conformità con le disposizioni del codice di autoregolamentazione e delle norme
in vigore. I - L'avvocato che eserciti il proprio diritto di non aderire alla
astensione deve informare preventivamente gli altri difensori costituiti. II
- Non è consentito aderire o dissociarsi dalla proclamata astensione a seconda
delle proprie contingenti convenienze. L'avvocato che aderisca all'estensione
non può dissociarsene con riferimento a singole giornate o a proprie specifiche
attività, così come l'avvocato che se ne dissoci non può aderirvi parzialmente,
in certi giorni o per particolari proprie attività professionali.
Art. 40 - Obbligo di informazione. L'avvocato è tenuto ad informare
chiaramente il proprio assistito all'atto dell'incarico delle caratteristiche e
della importanza della controversia o delle attività da espletare, precisando le
iniziative e le ipotesi di soluzione possibili. L'avvocato e tenuto altresì ad
informare il proprio assistito sullo svolgimento del mandato affidatogli, quando
lo reputi opportuno e ogni qualvolta l'assistito ne faccia richiesta. I - Se
richiesto, è obbligo dell'avvocato informare la parte assistita sulle previsioni
di massima inerenti alla durata e ai costi presumibili del processo. II - È
obbligo dell'avvocato comunicare alla parte assistita la necessita del
compimento di determinati atti al fine di evitare prescrizioni, decadenze o
altri effetti pregiudizievoli. III - Il difensore ha l'obbligo di riferire al
proprio assistito il contenuto di quanto appreso nell'esercizio del mandato.
Art. 41 - Gestione di denaro altrui. L'avvocato deve comportarsi
con puntualità e diligenza nella gestione del denaro ricevuto dal proprio
assistito o da terzi per determinati affari ovvero ricevuto per conto della
parte assistita, ed ha l'obbligo di renderne sollecitamente conto. I -
Costituisce infrazione disciplinare trattenere oltre il tempo strettamente
necessario le somme ricevute per conto della parte assistita. II - In caso di
deposito fiduciario l'avvocato è obbligato a richiedere istruzioni scritte e ad
attenervisi.
Art. 42 - Restituzione di documenti. L'avvocato è in ogni caso
obbligato a restituire senza ritardo alla parte assistita la documentazione
dalla stessa ricevuta per l'espletamento del mandato quando questa ne faccia
richiesta. I - L'avvocato può trattenere copia della documentazione, senza il
consenso della parte assistita, solo quando ciò sia necessario ai fini della
liquidazione del compenso e non oltre l'avvenuto pagamento.
Art. 43 - Richiesta di pagamento. Di norma l'avvocato richiede alla
parte assistita l'anticipazione delle spese e il versamento di adeguati acconti
sull'onorario nel corso del rapporto e il giusto compenso al compimento
dell'incarico. I - L'avvocato non deve richiedere compensi manifestamente
sproporzionati all'attività svolta e comunque eccessivi. II - L'avvocato non
può richiedere un compenso maggiore di quello già indicato, in caso di mancato
spontaneo pagamento, salvo che ne abbia fatto formale riserva. III -
L'avvocato non può condizionare al riconoscimento dei propri diritti o
all'adempimento di particolari prestazioni il versamento alla parte assistita
delle somme riscosse per conto di questa. IV - È consentito all'avvocato
concordare onorari forfettari in caso di prestazioni continuative di consulenza
ed assistenza, purché siano proporzionali al prevedibile impegno e non violino i
minimi inderogabili di legge.
Art. 44 - Compensazione. L'avvocato ha diritto di trattenere le
somme che gli siano pervenute dalla parte assistita o da terzi a rimborso delle
spese sostenute, dandone avviso al cliente; può anche trattenere le somme
ricevute, a titolo di pagamento dei propri onorari, quando vi sia il consenso
della parte assistita ovvero quando si tratti di somme liquidate in sentenza a
carico della controparte a titolo di diritti e onorari ed egli non le abbia
ancora ricevute dalla parte assistita, ovvero quando abbia già formulato una
richiesta di pagamento espressamente accettata dalla parte assistita. I - Al
di fuori dei casi indicati ovvero in caso di contestazione l'avvocato è tenuto a
mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse
per conto di questa.
Art. 45 - Divieto di patto di quota lite. È vietata la pattuizione
diretta ad ottenere, a titolo di corrispettivo della prestazione professionale,
una percentuale del bene controverso ovvero una percentuale rapportata al valore
della lite. I - È consentita la pattuizione scritta di un supplemento di
compenso, in aggiunta a quello previsto, in caso di esito favorevole della lite,
purché sia contenuto in limiti ragionevoli e sia giustificato dal risultato
conseguito.
Art. 46 - Azioni contro la parte assistita per il pagamento del
compenso. L'avvocato può agire giudizialmente nei confronti della parte
assistita per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, previa
rinuncia al mandato.
Art. 47 - Rinuncia al mandato. L'avvocato ha diritto di rinunciare al
mandato. I - In caso di rinuncia al mandato l'avvocato deve dare alla parte
assistita un preavviso adeguato alle circostanze, e deve informarla di quanto è
necessario fare per non pregiudicare la difesa. II - Qualora la parte
assistita non provveda in tempi ragionevoli alla nomina di un altro difensore,
nel rispetto degli obblighi di legge l'avvocato non è responsabile per la
mancata successiva assistenza, pur essendo tenuto ad informare la parte delle
comunicazioni che dovessero pervenirgli. III - In caso di irreperibilità,
l'avvocato deve comunicare la rinuncia al mandato con lettera raccomandata alla
parte assistita all'indirizzo anagrafico e all'ultimo domicilio conosciuto. Con
l'adempimento di tale formalità l'avvocato è esonerato da ogni altra attività,
indipendentemente dal fatto che 1'assistito abbia effettivamente ricevuto tale
comunicazione.
Rapporti con la controparte, i magistrati e terziArt. 48 -
Minaccia di azioni alla controparte. L'intimazione fatta dall'avvocato
alla controparte tendente ad ottenere particolari adempimenti sotto comminatoria
di azioni, istanze fallimentari, denunce o altre sanzioni, è consentita, quanto
tenda a rendere avvertita la controparte delle possibili iniziative giudiziarie
in corso o da intraprendere; è deontologicamente scorretta, invece, tale
intimazione quando siano minacciate azioni od iniziative sproporzionate o
vessatorie. I - Quando si ritenga di invitare la controparte ad un colloquio
nel proprio studio, prima di iniziare un giudizio, è opportuno precisare che la
controparte può essere accompagnata da un legale di fiducia. II - È
consentito l'addebito a controparte di competenze e spese per l'attività
prestata in sede stragiudiziale, purché a favore del proprio assistito.
Art. 49 - Pluralità di azioni nei confronti della
controparte. L'avvocato non deve aggravare con onerose o plurime
iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte quando ciò non
corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita.
Art. 50 - Richiesta di compenso professionale alla controparte. È
vietato richiedere alla controparte il pagamento del proprio compenso
professionale, salvo che ciò sia oggetto di specifica pattuizione, con l'accordo
del proprio assistito, e in ogni altro caso previsto dalla legge. I - In
particolare è consentito all'avvocato chiedere alla controparte il pagamento del
proprio compenso professionale nel caso di avvenuta transazione giudiziale e di
inadempimento del proprio cliente.
Art. 51 - Assunzione di incarichi contro ex clienti. L'assunzione
di un incarico professionale contro un ex cliente è ammessa quando sia trascorso
un ragionevole periodo di tempo e l'oggetto del nuovo incarico sia estraneo a
quello espletato in precedenza e non vi sia comunque possibilità di
utilizzazione di notizie precedentemente acquisite. I - La ragionevolezza del
termine deve essere valutata anche in relazione all'intensità del rapporto
clientelare.
Art. 52 - Rapporti con i testimoni. L'avvocato deve evitare di
intrattenersi con i testimoni sulle circostanze oggetto del procedimento con
forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti. I -
Resta ferma la facoltà di investigazione prevista dal codice di procedura
penale, nei modi e termini fissati dagli organi forensi. II - In particolare
il difensore che intenda convocare la persona informata sui fatti deve procedere
per mezzo di invito scritto, salvi i casi di urgenza, e deve informare la
persona che depone dell'importanza civile e morale delle dichiarazioni che
intende rendere. Il difensore deve raccogliere tutte le dichiarazioni rese,
utilizzando anche la registrazione fonografica o audiovisiva, con il consenso
espresso dell'interessato.
Art. 53 - Rapporti con i magistrati. I rapporti con i magistrati
devono essere improntati alla dignità e al rispetto quali si convengono alle
reciproche funzioni. I - Salvo casi particolari, l'avvocato non può discutere
del giudizio civile in corso con il giudice incaricato del processo senza la
presenza del legale avversario. II - L'avvocato chiamato a svolgere funzioni
di magistrato onorario deve rispettare tutti gli obblighi inerenti a tali
funzioni e le norme sulla incompatibilità. III - L'avvocato non deve
approfittare di eventuali rapporti di amicizia, di familiarità o di confidenza
con i magistrati per ottenere favori e preferenze. In ogni caso deve evitare di
sottolineare la natura di tali rapporti nell'esercizio del suo ministero, nei
confronti o alla presenza di terze persone.
Art. 54 - Rapporti con arbitri e consulenti tecnici. L'avvocato
deve ispirare il proprio rapporto con arbitri e consulenti tecnici a correttezza
e lealtà, nel rispetto delle reciproche funzioni.
Art. 55 - Arbitrato. L'avvocato che abbia assunto la funzione di
arbitro deve rispettare i doveri di indipendenza e imparzialità. I - Per
assicurare il rispetto dei doveri di indipendenza e imparzialità, l'avvocato non
può assumere la funzione di arbitro rituale o irrituale, ne come arbitro
nominato dalle parti né come presidente, quando abbia in corso rapporti
professionali con una delle parti in causa o abbia avuto rapporti che possono
pregiudicarne l'autonomia. In particolare dell'esistenza di rapporti
professionali con una delle parti l'arbitro nominato presidente deve rendere
edotte le parti stesse, rinunciando all'incarico ove ne venga richiesto. II -
In ogni caso, l'avvocato deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto ed
ogni rapporto particolare di collaborazione con i difensori, che possano
incidere sulla sua autonomia, al fine di ottenere il consenso delle parti stesse
all'espletamento dell'incarico.
Art. 56 - Rapporto con i terzi. L'avvocato ha il dovere di
rivolgersi con correttezza e con rispetto nei confronti del personale ausiliario
di giustizia, del proprio personale dipendente e di tutte le persone in genere
con cui venga in contatto nell'esercizio della professione. I - Anche al di
fuori dell'esercizio della professione 1'avvocato ha il dovere di comportarsi,
nei rapporti interpersonali, in modo tale da non compromettere la fiducia che i
terzi debbono avere nella sua capacità di adempiere i doveri professionali e
nella dignità della professione.
Art. 57 - Elezioni forensi. L'avvocato che partecipi, quale
candidato o quale sostenitore di candidati, ad elezioni ad organi
rappresentativi dell'Avvocatura deve comportarsi con correttezza, evitando forme
di pubblicità ed iniziative non consone alla dignità delle funzioni.
Art. 58 - La testimonianza dell'avvocato. Per quanto possibile,
l'avvocato deve astenersi dal deporre come testimone su circostanze apprese
nell'esercizio della propria attività professionale e inerenti al mandato
ricevuto. I - L'avvocato non deve mai impegnare di fronte al giudice la
propria parola sulla verità dei fatti esposti in giudizio. II - Qualora
l'avvocato intenda presentarsi come testimone dovrà rinunciare al mandato e non
potrà riassumerlo.
Art. 59 - Obbligo di provvedere all'adempimento delle obbligazioni assunte
nei confronti dei terzi. L'avvocato è tenuto a provvedere regolarmente
all'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi. I -
L'inadempimento ad obbligazioni estranee all'esercizio della professione assume
carattere di illecito disciplinare, quando, per modalità o gravita, sia tale da
compromettere la fiducia dei terzi nella capacità dell'avvocato di rispettare i
propri doveri professionali.
Disposizioni finaliArt. 60 - Norma di chiusura.
Le
disposizioni specifiche di questo codice costituiscono semplificazioni dei
comportamenti più ricorrenti e non limitano l'ambito di applicazione dei
principi generali espressi.
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